Statuto

UNIONE ITALIANA FOTOAMATORI

STATUTO

Modificato il 3 maggio 2024 nel corso dell’Assemblea Nazionale dei soci al Congresso Nazionale di Pinarella di Cervia (RA).

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI  

Art. 1

L’Unione Italiana Fotoamatori (U.I.F.) è una libera Associazione, senza fini di lucro. All’ U.I.F. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante tutta la vita dell’associazione stessa, a meno che tale destinazione o distribuzione non derivi per imposizione di legge, è fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività.
L’Associazione, a carattere nazionale, ha rappresentanza legale presso la sede del Presidente pro-tempore e rappresentanza amministrativa presso la sede del Segretario Nazionale pro-tempore.
Eventuali trasferimenti di sede potranno essere effettuati su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. All’ U.I.F. possono affiliarsi singoli fotoamatori, Club Fotografici e Associazioni Culturali che abbiano i medesimi intenti. A sua volta la U.I.F. può aderire a Organi Nazionali ed esteri aventi i medesimi intenti. All’U.I.F. è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse.

Art. 2  

L’UIF intende raggiungere i seguenti scopi:
a) programmare e coordinare attività fotografiche ed altre iniziative di promozione  sociale attraverso la stampa e la pubblicazione di periodici, libri o su supporti  elettronici.
b) indire, organizzare, patrocinare: mostre, concorsi, convegni, sia a carattere  Internazionale,  nazionale, regionale e provinciale;
c) favorire l’affiliazione di: fotoamatori, circoli, Associazioni fotografiche ed affini.
d) valorizzazione ambientale attraverso rilievi fotografici di: parchi, monumenti, siti   archeologici.  
e) creazione di un archivio fotografico nazionale.
f) documentazione e ricerca sui centri storici italiani.  
g) ricerca fotografica recupero dei beni culturali.
h) promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico.  
i) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.
l) corsi fotografici di istruzione e di formazione ai giovani.Art. 3  

 L’U.I.F. si articola con autonomia organizzativa e amministrativa, sia sul piano nazionale, che regionale e provinciale.

ORGANI DELL’U.I.F.Art. 4  

Gli Organi dell’U.I.F. sono i seguenti:
a) l’Assemblea nazionale dei soci;  
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il  Collegio dei Probiviri.
e) la Commissione Artistico-Culturale

ORGANI PERIFERICI

a) I Segretari Regionali (o i Segretari di Area, intendendo per Area una unione sovra-regionale  di due o più Regioni);
b) le Segreterie Provinciali;
c) i Delegati di Zona.

Art. 5  

 Dette cariche sono assunte a titolo gratuito da cittadini italiani maggiorenni.

Art. 6  

 L’Assemblea Nazionale dei soci è l’Organo sovrano dell’Associazione.

Art. 7  

 L’Assemblea Nazionale può essere: Ordinaria e Straordinaria.

Art. 8

Quella Ordinaria viene convocata ogni anno dal Presidente mediante avviso tramite la mailing list della segreteria nazionale e, per i soci che non sono iscritti all amedesima, tramite lettera con posta ordinaria, almeno 15 giorni prima della data fissata.
L’avvioso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, e gli argomenti da porre in discussione. Lo stesso avviso deve contenere la data di adunanza ins econda convocazione.

(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 3 maggio 2024 a Pinarella di Cervia (RA)

Art. 9  

L’Assemblea Straordinaria viene, anche essa, convocata dal Presidente ogni qual volta lo riterrà opportuno o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei soci in regola con le quote sociali. Può essere anche convocata a richiesta di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 10   

L’Assemblea regolarmente convocata è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 50% più uno degli iscritti, in regola con le quote sociali, e le delibere saranno valide con la maggioranza del 50% più uno  dei presenti ( art 21 codice civile). In seconda convocazione,  è costituita con qualunque sia il numero dei soci  e le delibere saranno valide sempre col 50%  più uno dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche nella stessa giornata.

Art. 11  

I Soci partecipanti all’ Assemblea, purchè maggiorenni alla data delle votazioni e che abbiano rinnovato il tesseramento per l’anno in corso entro il 31 marzo, hanno diritto ad un (1) voto, e possono avere la delega scritta a rappresentare al massimo due (2) soci, anch’essi maggiorenni. Tale delega deve essere presentata al momento della iscrizione al Congresso del Socio presente al Congresso ed è valida solo se sia il Socio delegante che il Socio delegato sono in regola con il pagamento delle quote sociali. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. (Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 29 ottobre 2021 ad Arco (Tn).

Art. 12   

L’Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente  o da un Vicepresidente in carica che nomina un segretario. In loro assenza, dal Consigliere più anziano in carica presente alla Assemblea.

Art. 13  

La validità della costituzione dell’Assemblea si accerta all’apertura dell’adunanza ed è valida per tutta la durata della stessa.

Di ogni riunione assembleare si redige  verbale su apposito registro e dovrà contenere :

a) L’indicazione del luogo, della data e dell’ordine del giorno dell’adunanza.

b) Nome e cognome del Presidente e del Segretario.

c) Il numero dei Soci presenti ed il numero dei soci rappresentati per  delega.  

d) La constatazione della regolare costituzione dell’assemblea.

e) Un sommario rendiconto della discussione ed il testo delle deliberazioni adottate con l’indicazione delle votazioni effettuate.

f) Qualunque dichiarazione , riportata in forma sintetica, della quale si richiede l’inserimento.

Il verbale non è necessariamente redatto al momento della seduta, ma può essere stilato  successivamente e dovrà essere pubblicato sul Gazzettino, organo ufficiale della U.I.F.

Le delibere di competenza sono prese a maggioranza e trascritte in apposito verbale

(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 2 maggio 2019 a Cortona).

Art. 14  

L’Assemblea dei soci dovrà prendere decisioni prioritariamente sugli argomenti espressamente specificati nell’Ordine del Giorno.

Eventuali proposte presentate nel corso dell’Assemblea vengono analizzate dall’Assemblea secondo un ordine di priorità stabilito dal C.D.N. nel corso dell’Assemblea stessa o in quella successiva compatibil-  mente con i tempi organizzativi dell’Assemblea Congressuale.

Art. 15

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide con la votazione della metà più uno degli intervenuti aventi diritto al voto.

Per modifiche eventuali dello Statuto si richiede la presenza della metà più uno, dei soci intervenuti.

Art. 16

L’Assemblea dei soci elegge ogni tre anni:

· il Consiglio Direttivo composto da undici membri;

· il Collegio dei Revisori dei Conti composto da due membri più uno supplente che partecipano senza  obbligo alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di  voto.

· il Collegio dei Probiviri, costituito da tre persone più un supplente

Le regole secondo le quali l’Assemblea dei Soci perviene alla elezione del C.D.N. sono descritte nell’apposito Regolamento (Regolamento delle Modalità di elezione del Consiglio Direttivo Nazionale) ispirato al principio di garantire la possibilità che nel C.D.N. siano rappresentati i Soci U.I.F. in maniera proporzionale alla loro distribuzione geografica.   Articolo modificato dall’assemblea dei soci in data 29 ottobre 2021 ad Arco (Tn).

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente Nazionale, da due Vicepresidenti, di cui uno vicario (quanto sopra al fine di soddisfare, con la dislocazione delle tre cariche, la presenza delle tre aree geografiche – Nord-Centro e Sud – Esempio: se il Presidente è del Sud i due vicepresidenti saranno uno del Centro ed uno del Nord) dal Segretario – se consigliere – dall’Economo e dai Consiglieri.

Tali cariche vengono assegnate per votazione interna al Consiglio Direttivo Nazionale e la loro durata coincide con quella del C.D.N., ovvero tre (3) anni.

Il C.D.N. ha facoltà di nominare un Presidente Onorario, nell’ambito temporale di validità del Consiglio stesso. Il Presidente Onorario non fa parte del C.D.N., ma può partecipare alle riunioni ordinarie senza diritto al voto. Le cariche sono rieleggibili. Le cariche del Consiglio Direttivo, a partire dalle elezioni del 2013, non possono essere mantenute per più di n. 3 mandati consecutivi e sono compatibili con quelle di Segretario Regionale, Provinciale e Delegato di Zona.

 I Consiglieri Nazionali, nel massimo di tre, cha alla data di scadenza del loro mandato di nove anni ricoprano una funzione all’interno dell’associazione, per la quale il C.D.N. ritenga che essa sia, per quel periodo, non sostituibile oppure sia importante far proseguire, su mandato specifico del C.D.N. possono ricandidarsi.

 Nel caso in cui, in un’area elettiva il numero dei candidati non sia maggiore del numero dei consiglieri da eleggere per quell’area, i consiglieri uscenti della stessa area che hanno concluso i tre mandati consecutivi, avranno la possibilità di ricandidarsi, semprechè nella stessa area non vi siano consiglieri scelti dal C.D.N. di cui al precedente periodo. (Articolo modificato dall’assemblea dei soci ilo 29 ottobre 2021 ad Arco -Tn-).

Art. 18  

“Ogni consigliere dimissionario verrà sostituito dal primo dei non eletti della stessa area nelle ultime elezioni, ed a seguire, nel caso di non accettazione, con gli altri non eletti.

Se non è possibile sostituire il consigliere dimissionario a causa della rinuncia dei soggetti sopra indicati, si provvederà a nuove elezioni del consigliere mancante, che verranno indette nel primo congresso nazionale disponibile.

Il C.D.N. può rimanere in carica fino a quando potrà contare sulla maggioranza effettiva dei suoi componenti.

Quando questa maggioranza venga a mancare, il presidente dovrà indire nuove elezioni da svolgersi nel primo congresso nazionale disponibile.

In questo periodo di tempo il consiglio potrà svolgere l’ordinaria amministrazione.

(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 3 maggio 2024 a Pinarella di Cervia (RA)

Art. 19  

Il Presidente ed il Segretario Nazionale rappresentano l’Associazione nei rapporti con le Autorità, e con le altre Associazioni nelle varie manifestazioni nazionali ed estere. Essi dirigono le attività dell’Associazione e ne sono responsabili. Promuovono e coordinano le attività dei Consiglieri.

Art. 20   

Il Presidente Nazionale convoca e presiede il Consiglio Nazionale. In caso di sua assenza, o impedimento, o dimissioni, è sostituito dal Vicepresidente Vicario o, nel caso di anche sua assenza, dal Consigliere più anziano d’età.

Art. 21  

 Il Segretario Nazionale, nominato dal C.D.N., coadiuva il Presidente, redige i verbali e coordina le attività sociali; nomina, su proposta ed in accordo con il Segretario Regionale o di Area Territoriale competente, i Segretari Provinciali ed i Delegati di

Zona e può anche non essere consigliere nazionale. Risponde direttamente al Presidente ed al C.D.N. e non ha scadenza di mandato, deve essere socio UIF e può essere sostituito su decisione del C.D.N. Il Segretario non può svolgere la funzione di Economo.

Al fine di creare una memoria storica dell’associazione, tutti gli atti e le attività svolte a qualsiasi titolo con il logo U.I.F. devono essere inviate alla segreteria nazionale prima di essere svolte, per verifica, conoscenza e archiviazione.

L’Economo è nominato dal C.D.N. nell’ambito dei suoi componenti, tiene la contabilità dell’associazione e la relativa documentazione, cura i rapporti con i Sindaci Revisori, predispone i bilanci preventivi e consuntivi. L’Economo non può svolgere la funzione di segretario.

(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 2 maggio 2019 a Cortona).

Art. 22   

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di proporre modifiche allo Statuto e sottoporli all’Assemblea Generale dei Soci. Emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie.

Art. 23  

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei consiglieri in carica. In caso di impedimento, un Consigliere può delegare un altro membro del Consiglio a rappresentarlo.

Art. 24  

Le delibere vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 25   

Il Collegio dei Revisori è costituito da due esponenti più uno supplente. Essi hanno il compito di controllare la gestione contabile.

Art. 26   

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre persone più un  supplente, eletti dall’Assemblea dei Soci all’interno di una lista composta da un minimo di cinque candidati, predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale in carica. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i componenti del C.D.N., del Collegio dei Revisori e della Commissione Artistico-Culturale.

Art. 27  

Compiti del Collegio dei Probiviri:

–        valutare l’esistenza di violazioni dello Statuto della Associazione;

–        attuare interventi di conciliazione nelle controversie che possono venire a crearsi tra gli organi dell’Associazione, nei rapporti tra i Soci o tra questi e i dirigenti della Associazione;

–        proporre al giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale l’applicazione di    provvedimenti disciplinari nelle occasioni di cui ai punti precedenti, o nei confronti di Soci che si siano resi responsabili di comportamenti lesivi alla U.I.F. , secondo le norme previste dall’apposito Regolamento.

Art. 28   

La Commissione Artistico-culturale ha il compito di indirizzare le scelte artistiche e culturali della Associazione.

Essa è guidata da un direttore ed un vice direttore nominati dal C.D.N., e resta in carica tre anni in analogia al C.D.N. Gli incarichi della Commissione Artistica non potranno essere mantenuti per più di 3 mandati consecutivi.

Il Direttore Artistico propone al C.D.N. la nomina di ulteriori due membri più due membri supplenti, curando per quanto possibile, che sussista un’equa distribuzione sul territorio nazionale dei Componenti la Commissione. Il C.D.N. ratifica o meno le proposte.

Componente aggiuntivo della Commissione Artistico-Culturale è la figura del WebMaster del Sito Ufficiale della U.I.F., ed è nominato dal C.D.N.

Non possono far parte della Commissione Artistico Culturale i membri del C.D.N., i membri del collegio dei Revisori, i membri del Collegio dei Probiviri.

Tutti i membri della Commissione hanno pari diritto e responsabilità e le determinazioni della Commissione vengono prese a maggioranza.

(Articolo modificato dall’assemblea dei soci il 2 maggio 2019 a Cortona).

Art. 29   

La Commissione Artistico-Culturale opera secondo quanto stabilito nell’apposito “Regolamento della Commissione Artistico-Culturale”, indicando e supportando il C.D.N. nelle scelte culturali della Associazione e vigilando sulla qualità artistica delle proposte ufficiali dell’ U.I.F. , siano esse pubblicazioni (Annuario, Gazzettino Fotografico ecc) piuttosto che mostre (Circuito Autori UIF, Mostre UIF

Internazionali ecc) o Workshop.

I componenti della Commissione sono inoltre a disposizione delle Associazioni e dei Soci affiliati per fornire supporto alle loro iniziative, con particolare riferimento a quelle Patrocinate dalla U.I.F. che abbiano significativo impatto sull’immagine della Associazione.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 30

L’organizzazione Periferica si compone di:

–  Segretari Regionali o di Area Territoriale

–  Segretari Provinciali;

–  Delegati di Zona;

Con autonomia organizzativa, amministrativa, economica e contabile nell’ambito delle manifestazioni del proprio territorio di competenza come da regolamento attuativo.

Art. 31  

Il Segretario Regionale o di Area Territoriale, viene individuato sulla base delle elezioni Regionali o di Area Territoriale, o su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale dove non esistono le condizioni per poter svolgere le elezioni . Le elezioni per il rinnovo delle Segreterie Regionali vengono indette dal segretario uscente secondo il Regolamento di Attuazione “Modalità di elezione del Segretario Regionale”. Ove la carica dovesse rimanere vacante, per qualsiasi motivo, il Presidente provvederà a nominare un componente del CDN avente il compito di indire le elezioni regionali. Il Segretario Regionale o di Area Territoriale, sentito ed in accordo con il Segretario Nazionale ed il Presidente, propone i Segretari Provinciali, la cui nomina viene ratificata dal Segretario Nazionale. Il Segretario Regionale o di Area Territoriale cura il coordinamento delle iniziative del territorio di competen za, cura la organica ed armonica crescita dell’Associazione nelle varie zone di competenza, sensibilizzando i Segretari Provinciali e promuovendo iniziative a carattere regionale.

Nel caso che più Regioni vadano a costituire un’Area territoriale, il Segretario di Area ha facoltà di proporre al Segretario Nazionale, per le Regioni ove non ha la sua residenza personale, dei Soci cui delegare la funzione di “Segretario Regionale ad interim”. A partire del 2013 la carica di Segretario Regionale o di Area territoriale non potrà essere mantenuto per più di n. 3 mandati consecutivi.

Art. 32   

Il Segretario Provinciale viene nominato dal Segretario Nazionale, su proposta ed in accordo con il Segretario Regionale o di Area Territoriale competente; il Segretario Provinciale, sentito ed in accordo con il Segretario Regionale o di Area Territoriale, propone i Delegati di zona, la cui ratifica è comunque del Segretario Nazionale, tenendo in considerazione la numerosità dei Soci presenti e l’opportunità di avere supporto allo sviluppo della Associazione nelle varie zone di competenza territoriale. Il Segretario Provinciale, coadiuvato dai Delegati di Zona, cura l’affiliazione dei singoli fotoamatori, e dei fotoclub, promuove manifestazioni fotografiche, concorsi, mostre e convegni, sensibilizzando gli Enti Locali e pubblicizzando le iniziative attraverso gli organi di stampa, compresi quelli della U.I.F.

Art. 33  

I Delegati di Zona curano l’affiliazione di nuovi fotoamatori e dei Fotoclubs. Tengono i contatti con i segretari Provinciali e Regionali. La nomina di Delegato di Zona può essere proposta anche a soci singoli, anche se il numero degli associati è inferiore a cinque soci.

Art. 34  

Il Consiglio Direttivo Nazionale con delibera motivata e/o su proposta/ segnalazione del Collegio dei Probiviri può revocare le nomine di Segretario Regionale,Provinciale e Delegato di Zona.

Art. 35   

I Soci a qualsiasi livello di appartenenza possono essere dichiarati decaduti con delibera dal Consiglio Direttivo, su indicazione motivata, dopo le opportune verifiche, del Collegio dei Probiviri

Art. 36  

I Dirigenti U.I.F., a tutti i livelli, non possono assumere cariche dirigenziali in seno ad altre strutture similari, fatte salve le eccezioni opportunamente valutate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ONORIFICENZE

Art. 37   

Le Onorificenze U.I.F.: M.F.O. (Meriti Fotografici e Organizzativi), B.F.A. (Benemerito della Fotografia Artistica), M.F.A. (Maestro della Fotografia Artistica) o altri titoli di merito saranno assegnati a soci o esponenti anche esterni che si siano particolarmente distinti per acquisiti meriti tecnici- organizzativi nel settore. Le onorificenze B.F.A. sono assegnate sulla base dell’apposito regolamento.

L’attestato di M.F.O. viene concesso dal Presidente U.I.F. su proposta del C.D.N., sentito il Segretario Regionale o di Area Territoriale ed il Segretario Provinciale del territorio di riferimento.

Art. 38   

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di individuare e proporre a personaggi che abbiano significativamente contribuito alla promozione della Fotografia, con particolare riferimento gli intenti promossi e perseguiti dall’Associazione U.I.F., per il titolo di “Socio Onorario U.l.F..

Art. 39   

All’U.I.F. possono iscriversi tutti gli appassionati di fotografia ed affini che accettano integralmente, il presente Statuto.

I Soci verranno informati delle attività (tramite l’organo ufficiale di stampa Gazzettino Fotografico e/o lettera) dell’U.I.F.; fruiranno, altresì, delle agevolazioni e vantaggi disposti in loro favore dal Consiglio Direttivo Nazionale.

CONCORSI – CONGRESSI – MANIFESTAZIONI FOTOGRAFICHE

Art. 40   

I concorsi, i congressi e le manifestazioni fotografiche indette ed organizzate dall’U.I.F., a livello Nazionale, Regionale, Provinciale o internazionale, possono essere delegate alle organizzazioni periferiche.

CESPITI DELL’U.I.F.

Art. 41  

Le entrate dell’U.I.F. sono costituite da: a) quote sociali;

b)  quote di affiliazione;

c)   eventuali contributi Enti Nazionali e locali:

d)  eventuali donazioni volontarie;

e)   avanzi di esercizio.

BENI PATRIMONIALI

Art. 42   

Per il conseguimento dei fini statutari, l’U.I.F. può acquistare beni mobili ed immobili. Tali eventuali beni e comunque il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa della U.I.F. stessa, saranno devoluti ad Enti Morali e/o strutture culturali o associazioni aventi scopi similari,o ad altre onlus, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

È fatta salva ogni altra diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 43   

L’Esercizio finanziario sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l’Economo predispone la redazione del Bilancio consuntivo che, insieme ad una relazione di verifica e commento dei Revisori dei conti, viene proposto al C.D.N. e letto nel corso della prima Assemblea Nazionale dei Soci raggiungibile.

Art. 44   

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, sono valide le norme del Codice Civile.  

–      Registrato all’Ufficio del Registro di Reggio Calabria al n° 4412 serie III  

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